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i procedimenti sullo stato - interdizione e inabilitazione |
I procedimenti sullo stato, il ricorso per l'interdizione e l'inabilitazione e per la dichiarazione di assenza, la nomina del tutore e del curatore provvisorio, l'intervento del PM e i poteri inquisitori del giudice istruttore
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ARTICOLO 717 Nomina del tutore e del curatore provvisorio. [I]. Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'articolo precedente è nominato, anche d'ufficio, con decreto [135] del giudice istruttore [422, 423 c.c.]. [II]. Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d'ufficio. ARTICOLO 718 Legittimazione all'impugnazione. [I]. La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda [417 c.c.], anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza. ARTICOLO 719 Termine per l'impugnazione. [I]. Il termine per la impugnazione [325 ss.] decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie [285, 286] a tutti coloro che parteciparono al giudizio. [II]. Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio [717 1], l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui. ARTICOLO 720 Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. [I]. Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione [429, 430 c.c.] si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse [712 ss.]. [II]. Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione [417 c.c.] possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca [429 1 c.c.], anche se non parteciparono al giudizio. ARTICOLO 720 BIS Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno (1). [I]. Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720. [II]. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739. [III]. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione. (1) Articolo inserito dall'art. 172l. 9 gennaio 2004, n. 6. ARTICOLO 721 Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso. [I]. I provvedimenti indicati nell'articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio [737 ss.], su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero [701 n. 3] (1). (1) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504. Archivio selezionato: Codici ARTICOLO 722 Domanda per dichiarazione d'assenza. [I]. La domanda per dichiarazione d'assenza [49 c.c.] si propone con ricorso [125], nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi [565 ss. c.c.] dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale [190 att.; 3201, 357 c.c.].
ARTICOLO 723 Fissazione dell'udienza di comparizione. [I]. Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali. [II]. Il decreto è comunicato al pubblico ministero [711].
ARTICOLO 724 Procedimento. [I]. Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza [729-731].
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