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Interessi usurari e rescissione del contratto
Gli interessi ususrari sono oggi disciplinati dall'art. 1815 cc che, al secondo comma, prevede, quale sanzione, la non spettanza degli interessi medesimi (si tratta della versione introdotta dalla L. n. 108 del 1996, in precedenza la conseguenza della nullità della pattuizione di interessi usurari era la loro riconduzione alla misura legale).

E', dunque, necessario introdurre il tema dell'usura in quanto, prima del 1996, il reato di usura si perfezionava a condizione che sussistessero contemporaneamente la pattuizione degli interessi o altri vantaggi usurari e l'approfittamento dello stato di bisogno.
 
La norma non specificava quando tali interessi o vantaggi potessero considerarsi come usurari. Prima del 1996, la giurisprudenza civile si era, dunque, dovuta occupare di cosa si intendesse per interessi usurari in considerazione dell'omessa individuazione normativa; secondo una prima tesi l'usurarietà era nozione coincidente con l'eccessività, secondo altra opinione, invece, l'usurarietà richiedeva la ricorrenza di tutti i presupposti dell'art. 644 cp e, cioè, anche l'approfittamento da parte del mutuante; secondo altra tesi, l'ususrarietà di cui all'art. 1815 cc secondo comma richiedeva che fossero integrati i presupposti della rescissione di cui all'art. 1448 cc.

Nel 1996, la fattispecie penale è stata integralmente riscritta sicchè, ai fini del perfezionamento del reato, non è più necessario il requisito soggettivo dell'approfittamento essendo sufficiente la dazione o la promessa di interessi e di altri vantaggi usurari; l'approfittamento diventa solo un'aggravante. Viene, poi, individuato un criterio di determinazione certo dell'usurarietà degli interessi e, cioè, il superamento di oltre la metà dei tassi usualmente praticati con riferimento a determinate operazioni contrattuali, così come rilevati nel trimestre precedente.

Naturalmente la modifica dell'art. 644 cp ha prodotto un effetto a cascata sull'art. 1815 cc giacchè, fissando per legge gli interessi usurari, l'applicazione dell'art. 185 cc secondo comma diventa automatico ed agevole; inoltre, con la legge n 108 del 1996, è stata prevista, quale sanzione conseguente alla nullità della clausola, la non spettanza degli interessi (si è parlato, al riguardo, di una sanzione di diritto privato, di una nullità di protezione o di una nullità parziale). Deve, poi, sottolinearsi come il Legislatore del 1996 non abbia, invece, determinato l'usurarietà con riferimento ai vantaggi usurari (i fenomeni della c.d. usura reale).
 
Con riferimento alle convenzioni degli interessi, un problema particolarmente delicato che si è posto, è quello relativo all'usurarietà sopravvenuta degli stessi a causa della riduzione dei tassi successiva alla pattuizione; ciò sia nell'ambito del diritto penale, sia nell'ambito del diritto civile. Con riferimento al diritto penale, infatti, veniva in rilievo la dazione, successiva alla promessa lecita, dell'interesse divenuto successivamente usurario; nell'ambito del diritto civile, la problematica è quella della nullità sopravvenuta.
 
La giurisprudenza penale ha chiarito subito che un'interpretazione che punisse la condotta del farsi dare interessi inizialmente leciti e successivamente usurari sarebbe contrastante con il principio d'irretroattività della legge penale.
 
In ambito civilistico, si è prospetatta la tesi della nullità sopravvenuta sulla base delle norme imperative sopravvenute; altra tesi, sviluppata nella giurisprudenza di merito, è stata quella della validità per l'inammissibilità, nel diritto civile, della categoria della nullità dovuta al sopravvenire di norme imperative; secondo ulteriore tesi, la nullità sopravvenuta avrebbe determinato la riconduzione del tasso al livello limite stabilito con le rilevazioni trimestrali.
 
La L 24 del 2001, con norma di interpretazione autentica, ha stabilito che l'usurarietà è quella relativa al momento della pattuizione indipendentemente dal momento dell'effettivo pagamento degli interessi. Deve, peraltro, segnalarsi un'impostazione giurisprudenziale secondo cui sarebbe contraria a buona fede la pretesa di interessi eccedenti il tasso soglia, con la conseguenza della possibilità di ripetizione della quota eccedente.
 
In via generale, con riferimento all'istituto della rescissione, si discute se la stessa debba inquadrarsi nell'alveo dell'invalidità come contratto concluso con volontà viziata oppure se la rescissione sia assimilabile ad un difetto del rapporto oggettivo riconduciible alla risoluzione.
 
La rescissione di cui all'art. 1447 cc è prevista come rimedio alla stipulazione di un contratto a condizioni inique per la necessità, nota alla controparte, di salvare sè od altri da un danno grave alla persona; può essere, tuttavia, nonostante la pronuncia di rescissione, riconosciuto un equo indennizzo.
 
L'azione generale di rescissione prevista dall'art. 1448 cc, prevede che la lesione ecceda la metà del valore della prestazione al tempo della stipulazione, che sussista uno stato di bisogno e che la controparte si approfitti di tale stato di bisogno.
 
L'azione generale di rescissione ha una formulazione molto simile a quella di cui all'art. 644 cp, nel testo previgente alla L. n. 108 del 1996; si poneva, dunque, la problematica se le conseguenze del reato di usura fosse quello della nullità o quello della rescissione. La giurisprudenza riteneva che sussistessero due tipi di contratti usurari: il contratto di mutuo o finanziamento usurario, che trovava il suo regime giuridico nell'art. 1815 cc con la conseguente nullità della pattuizione; il contratto di scambio usurario, invece, trovava la sua disciplina giuridica nell'art. 1448 cc e non la nullità ex art. 1418 cc, per la clausola di salvaguardia prevista nel 1° comma del predetto articolo. Secondo altra tesi, invece, posto che sussistevano delle differenze tra l'art. 644 cp e l'art. 1448 cc, la rescissione poteva predicarsi solo laddove non fosse integrato il reato d'usura perrchè, in tale ipotesi, doveva ritenersi che la conseguenza fosse la nullità di cui all'art. 1418 cc, 1° comma.
 
Dopo il 1996, premessa l'applicabilità ai contratti di finanziamento dell'art. 1815 cc, secondo comma, in relazione ai contratti di scambio, secondo una prima tesi dovrà applicarsi la nullità ex art. 1418 cc ogni qual volta nel contratto di scambio siano previsti vantaggi usurari ma manchi l'approfittamento dello stato di bisogno. Ove, invece, vi sia anche tale requisito dell'approfittamento, s'applicherà la disciplina civilistica della rescissione.
 
Secondo altra parte della dottrina, la norma civilistica sulla rescissione sarebbe stata implicitamente abrogata e la conseguenza della pattuizione di vantaggi o interessi usurari sarebbe sempre la nullità.
 
Altri autori hanno ritenuto, invece, che il contratto di scambio usurario non integra mai la fattispecie di cui all'art. 644 cp 1° comma ma solo l'usura in concreto di cui all'art. 644 cp, terzo comma (cd usura in concreto), fattispecie che, richiedendo l'approfittamento, deve, dunque, ricondursi, quanto al regime giuridico, alla norma di cui all'art. 1448 cc.
 
D'altronde, ove si ponga a mente che i requisiti del delitto d'usura risultano meno rigorosi dei presupposti della rescissione per lesione, risulterebbe oltre modo illogico applicare il regime, più tenue, della rescissione ove, oltre al vantaggio usurario, siano presenti i presupposti dell'approfittamento e della lesione ultra dimidium per applicare il rimedio, più grave della nullità, in caso di vantaggio usurario infra dimidium e/o in assenza dell'approfittamento dello stato di bisogno.
 
Si è dunque proposta al rigurado l'applicazione della disciplina della responsabilità precontrattuale.

 


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