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ispezioni riproduzioni e esperimenti nel processo civile |
Le ispezioni, le riproduzioni e gli esperimenti nel processo civile, i poteri di direzione del giudice istruttore, le cautele nell'eseguire le ispezioni personali Argomenti correlati esibizione documenti e informazioni PA riconoscimento e disconoscimento scrittura interrogatorio formale e confessione giudiziale
art. 258 cpc
L'ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone [118 1] è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione [202 1, 421 3].
art. 259 cpc Modo dell'ispezione
All'ispezione procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico [611, 191, 194], anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il giudice istruttore del luogo a norma dell'articolo 203.
art. 260 cpc Ispezione corporale.
Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico [194 2].
All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona [93 att.].
art. 261 cpc
Egualmente, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica.
Il giudice presiede all'esperimento e, quando occorre, ne affida l'esecuzione a un esperto [681] che presta giuramento a norma dell'articolo 193. |