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l'applicazione congiunta delle misure cautelari |
L'applicazione congiunta delle misure cautelari, gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e la soluzione delle Sezioni Unite della Cassazione Penale - La Stella Il codice di rito contempla, negli artt. 281 – 285, contempla diverse misure cautelari coercitive, secondo un ordine che tiene conto del loro crescente contenuto affittivo. Un quesito che ha interessato la giurisprudenza della Suprema Corte, è quello se, al fine di adattare il trattamento cautelare, sia possibile applicare, nei limiti della compatibilità, più misure in via cumulativa, anche in difetto di espressa previsione normativa. La soluzione opposta, accolta dalla giurisprudenza della Suprema Corte, è quella che il cumulo delle misure sia possibile soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge dagli artt. 276 comma 1 (provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte) e 307, comma 1-bis (provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini nei procedimenti per i gravi reati di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.. Entrambi gli indirizzi hanno trovato avallo in giurisprudenza: a) secondo un primo indirizzo, l'applicazione congiunta di misure coercitive, che siano tra loro compatibili, deve ritenersi ammessa anche fuori dalle ipotesi disciplinate dagli artt. 276 e 307 c.p.p., posto che la legge impone l'adozione del trattamento meno afflittivo, tra quelli idonei ad assicurare le esigenze cautelari del caso concreto, e la combinazione tra i vincoli derivanti da più misure, avendo effetto ampliativo delle possibilità offerte al giudice, consente di rinunciare ai più incisivi provvedimenti custodiali, altrimenti necessari, così rispondendo al più generale favor libertati (cfr. Cass. V, 14.4.2000 n. 2361, Goglia, Rv. 216543; Cass. VI, 30.3.2004 n. 23826, Milloni, Rv. 230000) b) l’opposto e prevalente orientamento muove dall’osservazione che, in ossequio al principio di legalità e tassatività delle misure cautelari personali, al di fuori dei casi in cui sia espressamente previsti da singole norme processuali (artt. 276, comma 1, e 307, comma 1-bis, c.p.p.), non è ammessa l'applicazione simultanea, in un mixtum compositum, di due diverse misure cautelari tipiche, omogenee o eterogenee, che pure siano tra loro astrattamente compatibili, quali ad esempio il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto o l'obbligo di dimora ex artt. 281, 282 e 283 c.p.p. (cfr. Cass. II, 29.11.2001, n. 641/02, Colella, Rv. 221151; Cass. IV, 23.2.2005, n. 32944, Pagliaro, Rv. 231725) Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 30 maggio 2006, La Stella Rv. 234138, hanno recepito l’orientamento più restrittivo, sancendo che l'applicazione cumulativa di misure cautelari personali può essere disposta soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge agli artt. 276, comma primo, e 307, comma primo bis c.p.p. (La Corte ha altresì precisato che, al di fuori dei casi in cui siano espressamente consentite da singole norme processuali, non sono ammissibili né l'imposizione "aggiuntiva" di ulteriori prescrizioni non previste dalle singole disposizioni regolanti le singole misure, né l'applicazione "congiunta" di due distinte misure, omogenee o eterogenee, che pure siano tra loro astrattamente compatibili). L’applicazione cumulativa di più misure cautelari o di più prescrizioni è dunque possibile: 1) nel caso di cui all’art. 276 comma 1 c.p.p. di trasgressione alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare (sostituzione o cumulo con altra più grave); 2) nel caso di cui all’art. 307 comma 1 bis c.p.p. di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare in cui si proceda per taluno dei gravi reati di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. nel quale si possono applicare le misure cautelari di cui agli artt. 281, 282 e 283 c.p.p. anche cumulativamente; 3) nel caso di applicazione della misura dell’obbligo o del divieto di dimora nel quale si può prescrivere anche l’obbligo di non allontanarsi dall’abitazione per alcune ore del giorno a norma dell’art. 283 comma 4 c.p.p.; 4) nel caso di applicazione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa a norma dell’art. 282 ter c.p.p. in cui può essere applicato cumulativamente il divieto di comunicare attraverso qualunque mezzo a norma del comma 3 dello stesso articolo; 5) nel caso di applicazione della misura degli arresti domiciliari in cui il giudice può imporre all’indagato anche il divieto di comunicare attraverso qualunque mezzo con persone diverse dai familiari conviventi e difensore. Cass pen Sezioni Unite 30 maggio 2006 n. 29907 L'applicazione cumulativa di misure cautelari personali può essere disposta soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge agli art. 276 comma 1 e 307 comma 1 bis c.p.p. (La Corte ha altresì precisato che, al di fuori dei casi in cui siano espressamente consentite da singole norme processuali, non sono ammissibili né l'imposizione "aggiuntiva" di ulteriori prescrizioni non previste dalle singole disposizioni regolanti le singole misure, né l'applicazione "congiunta" di due distinte misure, omogenee o eterogenee, che pure siano tra loro astrattamente compatibili).
“3.- Il progetto di riforma del codice
di procedura penale del 1978 stabiliva, con l'apposita disposizione dell'art.
265 (limite alla cumulabilità delle misure), che "salvi i casi previsti
dalla legge, una stessa persona non può essere sottoposta contemporaneamente a più
di una misura". La rigidità di tale regola era peraltro attenuata,
prevedendo singole norme l'applicazione congiunta, in via di eccezione, del
divieto di espatrio con ogni altra misura coercitiva (art. 269 comma 4), nonché
del divieto o obbligo di dimora con l'obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria (art. 271 comma 5) e con l'obbligo di rimanere in una determinata
abitazione (art. 272 comma 2). Inoltre, in caso di violazione del divieto di
espatrio, il giudice poteva disporre "una o più" tra le altre misure,
mentre in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte con quest'ultime
poteva solo disporsi "una misura più grave". Nella medesima ottica
del principio di adeguatezza delle misure cautelari personali, l'art. 282 del
c.p.p. 1930, secondo l'ultima formulazione ad opera dell'art. 43 l. 5/8/1988 n.
330 e quindi pochi mesi prima dell'approvazione del nuovo codice di procedura
penale, consentiva al giudice, "anziché emettere il mandato di
cattura", di disporre l'applicazione di "una o più" delle misure
coercitive diverse dalla custodia cautelare, quali la prestazione di cauzione o
malleveria, l'obbligo di presentazione periodica all'autorità di polizia
giudiziaria e il divieto o l'obbligo di dimorare in un dato luogo, se le stesse
apparivano sufficienti a tutelare nel caso concreto le esigenze cautelari
indicate nell'art. 253. Ben diversa si prospetta, invece, la regolamentazione
del fenomeno nel nuovo codice di rito del 1988. Non è confermata la regola
preclusiva dell'art. 265 del progetto riformatore del 1978 (Relazione al
Progetto preliminare, p. 73), ma neppure è dato rinvenire alcuna disposizione
che, almeno nella fase genetica di applicazione delle misure cautelari
personali, ne preveda espressamente la cumulabilità, configurandosi da parte
del legislatore solo una specifica ipotesi di contaminazione dei tipi nella
"più blanda" figura della misura domiciliare di cui all'art. 283
comma 4 c.p.p., quale prescrizione "minore e accessoria" all'obbligo
di dimora (Relazione al Progetto preliminare, p. 74). Nel sottolineare inoltre
che l'art. 275 c.p.p., indicando i "criteri di scelta delle misure",
declina queste sempre al singolare - "ciascuna", "ogni",
"ogni altra" -, sembrando evidenziare l'intento legislativo di fare
riferimento ad una misura coercitiva per volta e non all'applicazione
cumulativa delle stesse, non appare priva di significato la circostanza che
l'applicazione della misura "aggiuntiva" del divieto di espatrio a
una delle altre misure coercitive ex art. 281, comma 2-bis, che non era
prevista dall'originaria disciplina codicistica, sia stata frutto della
sopravvenuta interpolazione normativa ad opera dell'art. 9, comma 1, del d.l.
n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992: disposizione, questa, dichiarata
peraltro costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, con
sentenza n. 109 del 1994, a causa dell'inammissibile automatismo della
predeterminazione legislativa. Quanto alla fase dinamica delle vicende
modificative ed estintive delle misure cautelari personali, assumono indubbio
rilievo, innanzi tutto, le disposizioni dell'art. 299, commi 2 e 4, le quali,
in caso di attenuazione o di aggravamento delle esigenze cautelari,
attribuiscono al giudice il potere-dovere di sostituire la misura applicata
"con un'altra meno grave" ovvero, rispettivamente, "fermo quanto
previsto dall'art. 276 ... con un'altra più grave", non consentendo
affatto, neppure in queste ipotesi, la cumulabilità fra misure diverse. Di
talché, la possibilità di cumulo delle misure cautelari resta riservata all'unica
fattispecie normativamente prevista dall'art. 276, comma 1, c.p.p., per la
quale, solo in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte con una misura
cautelare, il giudice, alle condizioni previste e sempre che non vi sia
un'intrinseca incompatibilità tra alcune misure, può disporre, oltre la
sostituzione, "il cumulo con altra più grave", anche di natura
coercitiva se si tratta di violazione delle prescrizioni inerenti a una misura
interdittiva. Secondo un'interpretazione giurisprudenziale, sarebbe stata
configurabile un'ulteriore ipotesi di cumulabilità delle misure con riferimento
alla fattispecie applicativa delle "altre misure cautelari" nei
confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini ex art. 307,
comma 1, c.p.p Ma la relativa questione può considerarsi ormai
superata a seguito dell'espressa statuizione normativa di cui al comma 1-bis
del medesimo art. 307, inserito dall'art. 2, comma 6, del d.l. n. 341 del 2000,
conv. in l. n. 4 del 2001, secondo cui, in caso di scarcerazione per decorrenza
dei termini, solo qualora si proceda per taluno dei più gravi delitti
annoverati nel catalogo dell'art. 407, comma 2 lett. a), il giudice dispone le
misure coercitive non custodiali indicate dagli artt. 281, 282 e 283
"anche cumulativamente".
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