CERCA IN QUESTO SITO

la scrittura privata riconoscimento disconoscimento verificazione |
La scrittura di prova come mezzo di prova, il riconoscimento implicito, l'onere di disconoscimento, la presunzione di riconoscimento a carico del contumace, il procedimento incidentale o principale di verificazione della scrittura privata Argomenti correlati esibizione documenti e informazioni PA riconoscimento e disconoscimento scrittura interrogatorio formale e confessione giudiziale
ARTICOLO 214 Disconoscimento della scrittura privata. [I]. Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata [2702 c.c.], se intende disconoscerla [2151 n. 2, 216], è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione [2933]. [II]. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore. ARTICOLO 215 Riconoscimento tacito della scrittura privata. [I]. La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta [2192; 2702 c.c.]: 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293, terzo comma; 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione [214]. [II]. Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura è prodotta in copia autentica [271 5 c.c.], il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2. ARTICOLO 216 Istanza di verificazione. [I]. La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione [217-219]. [II]. L'istanza [2652 3 n. 3 c.c.] per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell'attore [92 1]. ARTICOLO 217 Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori. [I]. Quando è chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione [218, 219], nomina, quando occorre, un consulente tecnico [61 ss., 191 ss.] e provvede all'ammissione delle altre prove. [II]. Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta [215 1] oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico [2699, 2703 1 c.c.]. ARTICOLO 218 Scritture di comparazione presso depositari. [I]. Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l'asportazione non ne è vietata, il giudice istruttore può disporne il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato. [II]. Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il giudice dà le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario [98 att.]. ARTICOLO 219 Redazione di scritture di comparazione. [I]. Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico [194]. [II]. Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta [215 1]. ARTICOLO 220 Pronuncia del collegio. [I]. Sull'istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio [187 4, 279 2]. [II]. Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l'ha negata, può condannare quest'ultima a una pena pecuniaria non inferiore a 2 euro e non superiore a 20 euro [179 1].
argomenti correlati esibizione documenti e informazioni PA riconoscimento e disconoscimento scrittura interrogatorio formale e confessione giudiziale
|