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le garanzie nella compravendita e la risoluzione per inadempimento
Si pone la questione se le azioni di garanzia in seno al contratto di compravendita siano ipotesi specifiche dell'azione di risoluzione per inadempimento. La dottrina contraria a questo inquadramento assume che le norme dettate agli artt. 1490 e ss non possano essere considerate come specie del genere di cui agli artt. 1453 e ss del cc ma siano connotate da tali elementi di peculiarità da doversi necessariamente interpretare come rimedi autonomi ed alternativi all'azione di risoluzione per inadempimento (le azioni di garanzia prevedono, infatti, brevi termini di decadenza e di prescrizione per l'esperimento della tutela e consentono un rimedio tipico come quello della riduzione del prezzo inesistente nell'ambito della generale disciplina della risoluzione per inadempimento che, al contrario, consente espressamente la possibilità, alternativa al rimedio risolutorio, di conseguire l'esatto adempimento).
Secondo altra impostazione, invece, i rimedi specifici previsti nell'ambito della disciplina della compravendita e, in particolare, l'azione di garanzia per i vizi e quella per la mancanza delle qualità (arrt. 1492, 1495, 1497 cc) rappresenterebbero delle ipotesi speciali di risoluzione contrattuale per inadempimento, con la conseguenza che rimarrebbe applicabile, per quanto non previsto nelle norme speciali, la disciplina generale.
Autorevole dottrina, in ogni caso, ha osservato come l'azione redibitoria di cui all'art. 1492 cc possa essere ricondotta ad un rimedio risolutorio; con riferimento all'azione volta alla riduzione del prezzo, invece, essa, costituendo una rettifica delle originarie pattuizioni, è rimedio tipico della compravendita insuscettibile di riconduzione nell'alveo dei rimedi previsti nelle norme di cui agli artt. 1453 e ss cc.
L'inquadramento di carattere generale dei rimedi di cui agli artt. 1490 e ss ha, come suoi portati applicativi, la scelta se ammettere o meno l'azione di adempimento nell'ambito della compravendita; ove si opti per la natura autonoma delle azioni di cui agli artt. 1490 ss, dovrebbe, infatti, escludersi l'esperibilità di un'azione di esatto adempimento volta, ad esempio, a conseguire la riparazione o la sostituzione del bene viziato.
Con talune decisioni, la giurisprudenza ha escluso il rimedio della riparazione nel senso della compravendita stante l'assenza di espressa previsione normativa e sul rilievo della natura autonoma della disciplina delle azioni di garanzia nella compravendita rispetto alla generale azione di risoluzione per inadempimento.
Tale conclusione è avversata da altri autori e da altra parte della giurisprudenza che hanno osservato come le imperfezioni disciplinate dagli artt. 1490 e ss possono ricondursi alle casistiche generali disciplinate in materia di risoluzione del contratto con la conseguenza che sarà, dunque, ammessa anche in seno alla compravendita l'azione di esatto adempimento sotto forma di riparazione o sostituzione del bene viziato o carente delle qualità essenziali.
Peraltro la giurisprudenza, per il caso dell'aliud pro alio, ha affermato l'esperibilità del rimedio della risoluzione per inadempimento nel termine di prescrizione ordinario sul rilievo che si tratterebbe di fattispecie diversa da quelle espressamente contemplate negli artt 1490 e ss cc.
Deve soggiungersi come, nell'ambito della disciplina consumeristica, il Codice del Consumo abbia previsto termini più ampi per la denuncia dei vizi (60 giorni anzichè 8 giorni) e due anni di prescrizione anzichè uno; inoltre viene specificamente prevista la possibilità di conseguire la riparazione del bene; la limitazione in ordine al campo applicativo della disciplina consumeristica mantiene, in ogni caso, l'attualità del problema.
Sulla tematica relativa ai rapporti tra azioni di garanzia nella compravendita e azione di risoluzione per inadempimento, le SSUU, con la sentenza n 13294/2005, hanno risolto un peculiare problema; se l'impegno del venditore di eliminare i vizi del bene compravenduto comporti novazione dell'obbligazione e se il compratore, in tale ipotesi, sia assoggettato ai limitati termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 cc.
Una parte della giurisprudenza aveva al riguardo sostenuto che l'impegno di riparare il bene avesse natura novativa con la conseguenza che il suo inadempimento soggiaceva ai rimedi ordinari previsti in materia di risoluzione del contratto; le SSUU hanno ritenuto di escludere che nella specie si possa configurare una novazione per difetto dei relativi presupposti ma che l'impegno di eliminare i vizi costituisce riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione per l'esperimento delle azioni di garanzia della compravendita.
Occorre, inoltre, dar conto di una diversa impostazione dottrinaria secondo cui la riparazione, nell'ambito della compravendita, sarebbe ammessa non già sotto forma di azione di esatto adempimento ma in quanto si tratterebbe di un risarcimento del danno in forma specifica; in tale prospettiva non sarebbe ammessa invece la sostituzione in quanto ciò significherebbe attribuire al compratore una prestazione diversa da quella pattuita posto il principio del consenso traslativo di cui all'art. 1376 cc e della già intervenuta produzione dell'effetto tipico del contratto di compravendita.
Si pone, infine, l'ulteriore questione se il venditore possa esigere di sostituire il bene viziato o di eliminare gli stessi per evitare la risoluzione o la riduzione del prezzo. Secondo una tesi, il venditore avrebbe tale diritto ed un rifiuto del compratore sarebbe contrario a buona fede.

 


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