| Ricorso per il regolamento di giurisdizione |
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Art.41 Regolamento di giurisdizione. Finché la causa non sia decisa nel merito [1872, 3, 277, 2792 nn. 1-5] in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della corte di cassazione [3741] che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367 [295].La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere [3681] in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della corte di cassazione il difetto di giurisdizione [371] del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato [324].
contro ...., rappresentato e difeso dall'Avv............
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